CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 23 OTTOBRE 1979, N. 19777

CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 23 OTTOBRE 1979, N. 19777COMPETENZA AMMINISTRATIVA: LEGGE 5-11-1971, N. 1086 LEGGE 2-2-1974, N. 64 
Come è noto la legge 5-11-1971, n. 1086, riguardante le norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, precompresso e normale ed a strutture metalliche, nonché la legge 2-2-1974 n. 64, relativa a provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, affidano particolari incombenze agli Uffici del Genio Civile o agli Ingegneri Capi degli stessi Uffici.Allo stato attuale, con il trasferimento di competenze proprie del Ministero dei Lavori Pubblici alle Regioni e con la soppressione degli Uffici del Genio Civile, può risultare spesso non facilmente individuabile quali siano gli Uffici periferici ai quali è demandato l’incarico di provvedere alle incombenze di cui sopra.Pertanto, allo scopo di portare chiarezza alla materia ed assicurare gli ordini professionali interessati, nonché gli Enti, le Imprese e quanti, incerti sull’iter da far seguire alle pratiche, si rivolgono a questo Ministero onde ricevere precise direttive in materia, si fa presente che:

– le denunce delle opere in c.a., c.a.p. ed a strutture metalliche da presentare, ai sensi dell’art. 4 della legge 5-11-1971, n. 1086 all’Ufficio del Genio Civile competente per territorio, devono essere presentate agli Uffici Tecnici della Regione ai quali sono state demandate le competenze amministrative in materia dei soppressi Uffici del Genio Civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616.

Conseguentemente tutti gli adempimenti amministrativi previsti anche dagli altri articoli della citata legge 5-11-1971, n. 1086, sono da espletare a mezzo degli Uffici Tecnici regionali competenti, invece che dai soppressi Uffici del Genio Civile.

Restano però di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici gli adempimenti di cui agli artt. 9-20 e 21 della legge n. 1086 del 1971, riguardanti rispettivamente la denuncia della produzione in serie in stabilimento di manufatti, l’autorizzazione di nuovi laboratori per prove materiali e la emanazione ed aggiornamento delle norme tecniche per l’esecuzione delle strutture in c.a., c.a.p. e metalliche (paragrafo 11 – art. 88 decreto del Presidente della Repubblica, n. 616).

Per quanto riguarda poi l’applicazione della legge 2-2-1974, n. 64, relativa a provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, si chiarisce altresì che le incombenze amministrative in essa legge previste, già attribuite agli Uffici del Genio Civile, si intendono trasferite alle Regioni.

Restano sempre di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici le incombenze normative, e precisamente l’emanazione di norme tecniche e l’aggiornamento delle stesse (art. 1 – secondo comma), nonché il rilascio dei certificati di idoneità tecnica dei sistemi costruttivi con strutture a pannelli pareti portanti (art. 1 – ultimo comma e art. 7) ed inoltre la classificazione e successivi aggiornamenti degli elenchi delle zone sismiche per il territorio nazionale (art. 3).