Normative di riferimento

LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N°1086

“Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.”

Capo I – DISPOSIZIONI PRECETTIVE
Art. 1. DISPOSIZIONI GENERALI
  1. Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.
  2. Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto.
  3. Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
  4. La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

 

Art. 2. PROGETTAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE
  1. La costruzione delle opere di cui all’art. 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un architetto o ingegnere o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
  2. L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l’iscrizione all’albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo art. 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.

 

Art. 3. RESPONSABILITA’
  1. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate.

Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

 

Art. 4. DENUNCIA DEI LAVORI
  1. Le opere di cui all’art. 1 devono essere denunciate dal costruttore all’ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio.
  2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
  3. Alla denuncia devono essere allegati:

a)     il progetto dell’opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b)     una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

  1. L’ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all’atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l’attestazione dell’avvenuto deposito.
  2. Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all’art. 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all’ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

 

Art. 5. DOCUMENTI IN CANTIERE
  1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all’art. 1 a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e nel quarto comma dell’art. 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.

Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il giornale dei lavori.

 

Art. 6. RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA
  1. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, esponendo:

a)     i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’art. 20;

b)   per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c)     l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

  1. Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti del genio civile e l’altra, con l’attestazione dell’avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell’art. 4.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all’ultimo comma dell’art. 4.

 

Art. 7. COLLAUDO STATICO
  1.  Tutte le opere di cui all’art. 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico.
  2. Il collaudo deve essere eseguito da un architetto o da un ingegnere, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.
  3. La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l’obbligo di comunicarla al genio civile entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.
  4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all’ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
  5. Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all’ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l’attestazione dell’avvenuto deposito da consegnare al committente.

Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all’ultimo comma dell’art. 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.

 

Art. 8. LICENZA D’USO
  1. Per il rilascio di licenza d’uso o di abitabilità, se prescritte, occorre presentare all’ente preposto una copia del certificato di collaudo con l’attestazione, da parte dell’ufficio del genio civile, dell’avvenuto deposito ai sensi del precedente art. 7.

Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di cui all’ultimo comma dell’art. 4, è sostituita dalla dichiarazione dell’avvenuto collaudo statico.

 

Art. 9. PRODUZIONE IN SERIE IN STABILIMENTI DI MANUFATTI IN CONGLOMERATO NORMALE E PRECOMPRESSO E DI MANUFATTI COMPLESSI IN METALLO
  1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate nell’art.1, hanno l’obbligo di darne preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, con apposita relazione nella quale debbono:

a)     descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;

b)     precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all’art. 20;

c)      indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;

d)      indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all’art. 20.

  1. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.
  2. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate nell’art.1, la relazione di cui al primo comma del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
  3. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
  4. La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l’indicazione delle sue caratteristiche di impiego.

Il progettista delle strutture è responsabile dell’organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell’opera.

Capo II – VIGILANZA
Art. 10. CONTROLLI
  1. Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell’art.1, ha il compito di vigilare sull’osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all’ultimo comma dell’art. 4.

 

Art. 11. ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI
I funzionari e agenti comunali, che accertino l’inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del sindaco, verrà inoltrato al pretore e alla prefettura, per i provvedimenti di cui al successivo art. 12.
Art. 12. SOSPENSIONE DEI LAVORI
  1. Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
  2. I lavori non possono essere ripresi finché la prefettura non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.

Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco perché ne curi l’osservanza.

Capo III NORME PENALI
Art. 13. LAVORI ABUSIVI
  1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell’art. 2, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

E’ soggetto alla pena dell’arresto fino ad un anno, o dell’ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metallo senza osservare le disposizioni dell’art. 9.

 

Art. 14. OMESSA DENUNCIA DEI LAVORI
Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall’art. 4 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Art. 15. RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
  1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all’art. 1 a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e nel quarto comma dell’art. 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.

Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il giornale dei lavori.

 

Art. 16. RESPONSABILITA’ DEL COLLAUDATORE
Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell’art.7, penultimo comma, è punito con l’ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.
Art. 17. MANCANZA DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
Chiunque consente l’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all’ultimo comma dell’art. 4, prima del collaudo statico, è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Art. 18. COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA
La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale dell’ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l’imputato.
Capo IV NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 19. COSTRUZIONI IN CORSO
Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi dell’art. 4 del regio decreto 16-11-1939, n. 2229, né alle opere in conglomerato armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iniziate.
Art. 20. LABORATORI
  1. Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:

–     i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

–      il laboratorio dell’istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);

–      il laboratorio dell’istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano);

–     il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

–      il centro sperimentale dell’ANAS di Cesano (Roma).

  1. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.

L’attività dei laboratori, ai fini della presente legge servizio di pubblica utilità.

 

Art. 21. EMANAZIONE DI NORME TECNICHE
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge.
Art. 22. APPLICABILITA’ DI NORME TECNICHE VIGENTI
Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente art. 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel Regio decreto 16-11-1939, n. 2229, e nel decreto del capo provvisorio dello Stato 20-12-1947, n. 1516.