LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N°1086
“Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.”
Capo I – DISPOSIZIONI PRECETTIVE | |
Art. 1. DISPOSIZIONI GENERALI | |
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Art. 2. PROGETTAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE | |
Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l’iscrizione all’albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo art. 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.
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Art. 3. RESPONSABILITA’ | |
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
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Art. 4. DENUNCIA DEI LAVORI | |
a) il progetto dell’opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
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Art. 5. DOCUMENTI IN CANTIERE | |
Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il giornale dei lavori.
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Art. 6. RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA | |
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’art. 20; b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione; c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all’ultimo comma dell’art. 4.
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Art. 7. COLLAUDO STATICO | |
Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all’ultimo comma dell’art. 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.
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Art. 8. LICENZA D’USO | |
Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di cui all’ultimo comma dell’art. 4, è sostituita dalla dichiarazione dell’avvenuto collaudo statico.
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Art. 9. PRODUZIONE IN SERIE IN STABILIMENTI DI MANUFATTI IN CONGLOMERATO NORMALE E PRECOMPRESSO E DI MANUFATTI COMPLESSI IN METALLO | |
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura; b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all’art. 20; c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture; d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all’art. 20.
Il progettista delle strutture è responsabile dell’organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell’opera. |
Capo II – VIGILANZA | |
Art. 10. CONTROLLI | |
Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all’ultimo comma dell’art. 4.
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Art. 11. ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI | |
I funzionari e agenti comunali, che accertino l’inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del sindaco, verrà inoltrato al pretore e alla prefettura, per i provvedimenti di cui al successivo art. 12. |
Art. 12. SOSPENSIONE DEI LAVORI | |
Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco perché ne curi l’osservanza. |
Capo III NORME PENALI | |
Art. 13. LAVORI ABUSIVI | |
E’ soggetto alla pena dell’arresto fino ad un anno, o dell’ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metallo senza osservare le disposizioni dell’art. 9.
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Art. 14. OMESSA DENUNCIA DEI LAVORI | |
Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall’art. 4 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. |
Art. 15. RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI | |
Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il giornale dei lavori.
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Art. 16. RESPONSABILITA’ DEL COLLAUDATORE | |
Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell’art.7, penultimo comma, è punito con l’ammenda da lire 40.000 a lire 200.000. |
Art. 17. MANCANZA DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO | |
Chiunque consente l’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all’ultimo comma dell’art. 4, prima del collaudo statico, è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. |
Art. 18. COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA | |
La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale dell’ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l’imputato. |
Capo IV NORME TRANSITORIE E FINALI | |
Art. 19. COSTRUZIONI IN CORSO | |
Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi dell’art. 4 del regio decreto 16-11-1939, n. 2229, né alle opere in conglomerato armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iniziate. |
Art. 20. LABORATORI | |
– i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura; – il laboratorio dell’istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma); – il laboratorio dell’istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano); – il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma); – il centro sperimentale dell’ANAS di Cesano (Roma).
L’attività dei laboratori, ai fini della presente legge servizio di pubblica utilità.
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Art. 21. EMANAZIONE DI NORME TECNICHE | |
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge. |
Art. 22. APPLICABILITA’ DI NORME TECNICHE VIGENTI | |
Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente art. 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel Regio decreto 16-11-1939, n. 2229, e nel decreto del capo provvisorio dello Stato 20-12-1947, n. 1516. |